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Classificazione Olio
d'Oliva
L'Unione Europea, per
tutelare la salute e la sicurezza alimentare dei suoi
cittadini ha, dalla sua costituzione, emanato innumerevoli
direttive e regolamenti per classificare e disciplinare la
produzione di alimenti.
La classificazione degli
olii secondo parametri rigorosi è stata promossa dalla
Comunità Europea prima e dall'Unione Europea poi, per
tutelare il valore merceologico dell'olio di oliva,
impedendone le commistioni con olii di minor valore
commerciale, come quelli di sansa e di semi, per garantire i
consumatori da truffe e sofisticazioni.
Per stabilire la qualità degli olii vengono effettuati due
tipi di indagine. Le analisi chimico-fisiche per accertare
la composizione della materia grassa e la sua acidità e
l'esame organolettico che giudica l'olio dal punto di vista
delle sue caratteristiche visive, olfattive e di gusto e ne
valuta pregi e difetti.
Olii di oliva vergini
Sono definiti vergini quegli olii che sono ottenuti dal
frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici senza
impiego di solventi o di altre manipolazioni chimiche e che
non sono miscelati con olii di altra natura.
Detti olii di oliva sono oggetto della classificazione e
delle denominazioni che seguono:
Olio di oliva vergine extra: Olio di
oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui
acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,8 g per
100 g;
Olio di oliva vergine (Il termine fino
può essere usato nella fase della produzione e del commercio
all'ingrosso): olio di oliva vergine di gusto perfetto, la
cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g
per 100 g;
Con il regolamento CEE del
1987 esistevano altre due categorie di olio vergine.
L'Olio di oliva vergine corrente (di gusto buono,
con acidità inferiore a 3,3 g per 100 g) e
l'Olio di oliva vergine lampante
(di gusto imperfetto ed acidità superiore a 3,3 g per 100g). Con l'entrata in vigore
del nuovo regolamento 1513 del luglio 2001(campagna olearia
2002 /2003) le due categorie sono state accorpate in un'unica
categoria.
Olio
di oliva lampante: olio di oliva vergine la cui
acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2
gr. per 100 gr. e avente le altre caratteristiche conformi a
quelle previste per questa categoria. Quest'olio non può
essere ammesso al consumo diretto. Subisce vari processi
chimici per produrre l'olio di oliva raffinato.
Gli olii che seguono vengono invece ottenuti tramite
processi di estrazione chimica con solventi e o miscelazione
con olii vergini:
Olio di oliva raffinato: Olio di oliva
ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui
acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,3 g per
100 g.
Olio di oliva: Olio di oliva ottenuto da un
taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini
diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido
oleico non può eccedere 1,0 g per 100 g.
Olio di sansa di oliva greggio: Olio
ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva,
esclusi gli oli ottenuti con processo di riesterificazione e
qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Olio di sansa di oliva raffinato: Olio
ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva
greggio, la cui acidità espressa in acido oleico non può
eccedere 0,3 g per 100 g.
Olio di sansa di oliva: Olio ottenuto da un
taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva
vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa
in acido oleico non può eccedere 1,0 g per 100 g.
Per saperne di più potete
consultare il
disciplinare redatto dal Consorzio Olivicolo Italiano
Unaprol che dal 1966 riunisce 550.000 produttori
olivicoli italiani. |